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Statuto Associazione Nazionale DLF

Approvato dall’Assemblea Generale del DLF Nazionale a Roma il giorno 1 aprile 2009
  • Art. 1 – Costituzione
  • Art. 2 – Denominazione e Sede
  • Art. 3 – Scopo e finalità
  • Art. 4 – Gestione dell’attività
  • Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF
  • Art. 6 – Beni in dotazione
  • Art. 7 – Esercizio finanziario
  • Art. 8 – Soci
  • Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
  • Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci
  • Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi
  • Art. 12 – Organi dell’Associazione
  • Art. 13 – Cariche sociali
  • Art. 14 – Assemblea Generale del DLF
  • Art. 15 – Il Consiglio Nazionale
  • Art. 16 – La Giunta Nazionale
  • Art. 17 – Il Presidente Nazionale
  • Art. 18 – Il Direttore Amministrativo
  • Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci
  • Art. 20 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
  • Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa
  • Art. 22 – Organismo di Vigilanza
  • Art. 23 – Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale
  • Art. 24 – Coordinamento Regionale/ex Compartimentale
  • Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione
  • Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione
  • Art. 27 – Regolamenti
  • Art. 28 – Modifiche dello Statuto
  • Art. 29 – Commissariamento
  • Art. 30 – Norma finale
  • Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto
Art. 1 – Costituzione

Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003, in seguito definiti Soci Fondatori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11, I. 20 maggio 1970 n. 300 ed in applicazione dell’art. 24 dell’accordo di Confluenza al CCNL 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie, costituiscono l’Associazione Nazionale DLF alla quale aderiscono le Associazioni Territoriali DLF i cui soci sono i ferrovieri in servizio ed in quiescenza. Possono aderire all’Associazione Nazionale DLF altre Associazioni che perseguano le medesime finalità secondo le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.  L’Associazione è apartitica, democratica, svolge lo propria attività in forma autonoma e non ha fini di lucro.

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Art. 2 – Denominazione e Sede

L’Associazione è denominata “Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario” ovvero, in forma abbreviata, “DLF Nazionale”. L’Associazione ha lo propria sede legale in Roma, Via Bari, 20.

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Art. 3 – Scopo e finalità

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali sia direttamente che mediante le Associazioni DLF aderenti al proficuo impiego del tempo libero dei soci. Nel perseguimento delle sue attività l’Associazione è impegnata a promuovere l’immagine, il ruolo e lo conoscenza del mondo ferroviario in tutti i suoi aspetti.

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’Associazione DLF curerà anche le attività promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti da accordi siglati con le Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 volte alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti delle Società stesse, per i pensionati e per i rispettivi componenti il nucleo familiare.

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Art. 4 – Gestione dell’attività

L’Associazione Nazionale DLF opera nell’ambito della disciplina prevista dal D.lgs. 460/1997.

L’Associazione DLF, che già si avvale del riconoscimento del Ministero dell’Interno con l’inserimento nell’apposito elenco degli enti assistenziali, richiederà l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

L’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi e/o costituire società o partecipare alle stesse subordinatamente alla condizione di detenerne il controllo, in conformità a quanto previsto al successivo art. 22, punto 1, lettera b).

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Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF

Le entrate dell’Associazione Nazionale DLF sono costituite:

  1. da eventuali avanzi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio nazionale;
  2. da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengono all’Associazione Nazionale DLF da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
  3. dalla quota parte delle quote sociali secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio Nazionale e dal contributo delle società del Gruppo FS stabilito annualmente in misura non inferiore all’1,2 per mille del monte salario complessivo;
  4. da eventuali altri contributi delle Società del Gruppo FS S.p.A.
  5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

Il patrimonio dell’Associazione Nazionale DLF è costituito:

  • dai beni immobili e mobili di proprietà nonché dalle attività finanziarie al netto delle passività esistenti;
  • dal patrimonio devoluto dalle Associazioni aderenti in caso di loro scioglimento per qualunque causa.

 

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Art. 6 – Beni in dotazione

Per l’esercizio degli scopi e delle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto e per le ulteriori attività previste nello stesso articolo, l’Associazione Nazionale DLF utilizza anche beni immobili di proprietà delle Società del Gruppo FS e di ulteriori soggetti che destinino a tale scopo il loro patrimonio sulla base di specifici contratti.

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Art. 7 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre dell’anno che precede quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 30 novembre.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell’anno successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 31 maggio.

Il regime contabile dell’Associazione è soggetto alle regole previste dal D.lgs.4 dicembre 1997 n. 460, e dalla legge 383 del 7 dicembre 2000.

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Art. 8 – Soci

Sono soci dell’Associazione Nazionale DLF i Soci Fondatori di cui all’art. 1, e, in quanto ammesse, secondo quanto previsto al successivo articolo 9, le Associazioni territoriali DLF, cui aderiscono i dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo FS e l’Associazione Frequentatori DLF, cui aderiscono i componenti del nucleo familiare (coniuge, figli e genitori) dei suddetti dipendenti o ex dipendenti nonché altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra indicate, che cooperino al conseguimento delle finalità istituzionali.

L’Associazione Nazionale DLF potrà ammettere fra i propri soci associazioni diverse da quelle indicate al comma precedente purché perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo.

I soci partecipano all’attività associativa secondo le norme del presente Statuto e dei Regolamenti.

Ciascuna Associazione DLF è rappresentata dal proprio Presidente, salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente Statuto.

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Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio si acquista con l’adesione all’Associazione Nazionale DLF. Detta adesione deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.

Le Associazioni aderenti partecipano alla vita dell’Associazione Nazionale DLF e alle consultazioni elettorali secondo le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Le Associazioni aderenti devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF esercitanti le rispettive competenze statutarie, nonché provvedere al versamento annuale dei corrispettivi e delle quote associative di cui al successivo punto d) dell’art. 16 con le modalità e le misure stabilite dal Consiglio Nazionale.

L’Associazione Nazionale DLF ha la facoltà di eseguire verifiche amministrative e patrimoniali sulle Associazioni aderenti. Su richiesta di almeno una delle parti istitutive (almeno tre soci per la parte sindacale) vengono automaticamente attivate, mediante il ricorso alle competenti strutture del Gruppo FS, procedure di audit sulle Associazioni aderenti e sulle società da quest’ultime controllate.

L’Associazione Nazionale DLF provvede inoltre alla stampa delle “tessere DLF” dei soci delle Associazioni aderenti.

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Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci

All’Associazione aderente colpevole di trasgressione presente Statuto sono inflitte le seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità alle norme statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate dagli Organi dell’Associazione Nazionale DLF e per comportamenti non corretti nei rapporti con altre Associazioni aderenti;
  2. sospensione di ogni forma di contributo per un periodo di mesi 6, in caso di recidiva entro un anno nelle infrazioni di cui al precedente paragrafo, per le quali sia stato comminato il richiamo scritto;
  3. nomina di un commissario ad acta, per un periodo di 6 mesi, salvo eventuale proroga, allo scopo di ripristinare il normale andamento gestionale dell’Associazione, in caso di comportamento omissivo o per il mancato perseguimento degli obiettivi statuari e/o comportamenti che possano ledere l’immagine dell’Associazione DLF. Per il periodo considerato il commissario assume i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Associazione aderente. Il commissario ad acta può essere nominato anche in caso di accertate violazioni del Regolamento Amministrativo e/o delle Direttive dell’Organismo di Vigilanza;
  4. nomina di un commissario e decadenza degli Organi eletti dell’Associazione DLF aderente per gravi violazioni delle norme statutarie, regolamentari e per ripetute inosservanze delle direttive dell’Associazione Nazionale DLF nonché per atti e comportamenti che hanno pregiudicato l’immagine ed il prestigio dell’Associazione Nazionale DLF e delle Associazioni DLF aderenti. Il commissario può nominare un vice commissario, assume i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede a convocare l’Assemblea dei soci che delibera le nuove elezioni secondo le modalità ed i tempi del regolamento nazionale;
  5. esclusione dall’Associazione nazionale DLF per il mancato rispetto degli artt. 3 e 9 del presente Statuto ed in particolar modo per il perseguimento di finalità diverse da quelle istituzionali.

 

Competente a predisporre l’istruttoria ed a proporre le sanzioni di cui agli ai punti 2-3-4-5 è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Gli Organi dell’Associazione Nazionale DLF competenti ad emanare le sanzioni sono:

  • il Presidente per le mancanze di cui al punto 1;
  • la Giunta Nazionale per le mancanze di cui ai punti 2 e 3;
  • il Consiglio Nazionale per le mancanze di cui ai punti 4 e 5.

 

Contro i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio Nazionale; contro i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assemblea Generale.

Le deliberazioni sanzionatorie debbono obbligatoriamente contenere le motivazioni: Il Presidente dell’Associazione aderente deve ricevere preventiva notifica dell’addebito ed entro 10 giorni può fornire eventuali giustificazioni.

Inizio

Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi

I Componenti degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF che, nell’esercizio delle loro funzioni e competenze, si rendono responsabili di inadempienze ai doveri statutari, di trasgressione alle norme dello statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita, fatto salvo l’obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

La decisione della sanzione viene assunta su proposta del Collegio dei Probiviri, con delibera del Consiglio Nazionale dell’Associazione DLF assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio. Le delibere in materia di sanzioni devono essere adeguatamente motivate.

Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso il ricorso all’Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica dalla comunicazione. Gli interessati hanno diritto di essere personalmente sentiti nel merito ai fini della legittimità dell’istruzione del provvedimento di decadenza e di prendere visione delle contestazioni.

Inizio

Art. 12 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione DLF:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Nazionale;
  • la Giunta Nazionale;
  • il Presidente Nazionale;
  • il Direttore Amministrativo;
  • il Collegio Nazionale dei Sindaci;
  • il Collegio Nazionale dei Probiviri.

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Art. 13 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono ricoperte dai rappresentanti dei Soci Fondatori e dai Soci Effettivi delle Associazioni DLF territoriali. La stessa carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Le cariche associative sono incompatibili con le cariche all’interno delle società strumentali di proprietà o controllate dalle Associazioni DLF territoriali e/o dall’Associazione Nazionale DLF.

Con riferimento al precedente comma, eventuali eccezioni dovranno essere deliberate dal Consiglio Nazionale con parere motivato e assunte a maggioranza qualificata sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.

Inizio

Art. 14 – Assemblea Generale del DLF

L’Assemblea Generale del DLF Nazionale è costituita:

  • dai Soci Fondatori di cui all’art. 1, che partecipano con un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il Contratto Aziendale di Gruppo 16.4.2003 e con un numero di rappresentanti delle Società del Gruppo FS pari al totale dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
  • dai soci aderenti di cui all’art. 8;
  • dai membri della Giunta Nazionale.

Ciascuna Associazione aderente partecipa con il proprio Presidente o con altro delegato eletto dal Consiglio Direttivo della stessa fra i propri componenti. Qualora il Presidente partecipi all’Assemblea Generale in altra veste, il Consiglio Direttivo elegge un altro rappresentante.

L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente oltre lo metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea Generale decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto sui ricorsi disciplinari nei casi previsti dal presente Statuto. L’Assemblea Generale è convocata dalla Giunta Nazionale nella persona del suo Presidente, che è chiamato a presiederla, almeno due volte l’anno, per:

  1. approvare il bilancio preventivo del DLF;
  2. approvare il bilancio consuntivo del DLF;
  3. approvare in corso d’anno le variazioni al bilancio proposte dalla Giunta Nazionale.

 

La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che garantisca l’avvenuta notificazione.

Inizio

Art. 15 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è investito di compiti di indirizzo, coordinamento, e programmazione generale per il raggiungimento dei fini istituzionali. Esso è composto di 45 membri effettivi delle Associazioni Territoriali aderenti eletti dai Consiglieri delle Associazioni DLF stesse. La composizione delle liste nazionali per l’elezione dei componenti di cui al primo punto sopra indicato dovrà prevedere almeno il 70% dei Consiglieri eletti in primo grado nelle Associazioni DLF territoriali.

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni. I compiti ad esso attribuiti sono:

  1. esaminare e approvare su proposta della Giunta Nazionale i piani annuali e pluriennali;
  2. eleggere la Giunta Nazionale;
  3. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la struttura nazionale tecnico-amministrativa, il suo organico, i suoi compiti e le sue funzionalità;
  4. stabilire le quote associative annue dei soci delle Associazioni aderenti e la loro ripartizione su proposta della Giunta Nazionale, garantendo alle Associazioni aderenti una quota non inferiore al 60%;
  5. determinare, su proposta della Giunta Nazionale, la ripartizione dei contributi corrisposti dalle Società del Gruppo FS;
  6. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la costituzione, le modifiche di giurisdizione, gli accorpamenti e lo scioglimento delle Associazioni aderenti;
  7. approvare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, la nomina del Direttore Amministrativo;
  8. assolvere i compiti di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 10;
  9. deliberare a maggioranza la decadenza dalla carica rivestita dei componenti degli Organi associativi nazionali secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente Statuto;
  10. deliberare su proposta del Presidente, il conferimento da parte di un’Associazione DLF territoriale della tessera vitalizia di “Socio onorario” a persone che si sono distinte per la loro opera a favore del DLF e per le loro iniziative in materie relative alle attività istituzionali del Dopolavoro Ferroviario.
  11. emanare il Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni delle Associazioni DLF territoriali.

Il Consiglio Nazionale può indire, per orientamenti e scelte particolarmente significative per l’Associazione, il convegno nazionale di tutti i Consigli Direttivi delle Associazioni aderenti.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Giunta Nazionale ed in assenza e/o per impedimento del Vice Presidente di origine elettiva più anziano.

Il Consiglio Nazionale è convocato, almeno due volte l’anno, dal Presidente su proposta della Giunta Nazionale o da almeno un terzo dei membri del Consiglio che ne facciano richiesta, specificandone l’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando vi partecipa lo metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi di ricorso nelle materie disciplinari, nel qual caso lo decisione è assunta a maggioranza dei componenti dell’Organo. I componenti del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale stesso che provvede al reintegro attingendo alle medesime liste da cui provenivano i decaduti.

Inizio

Art. 16 – La Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale, nell’ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Nazionale, è investita dei poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.

La Giunta Nazionale si riunisce almeno una volta al mese ed è convocata dal Presidente. La Giunta è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale.

La Giunta Nazionale è composta da tredici componenti eletti dal Consiglio Nazionale fra cui tre indicati del Gruppo FS. I membri eletti dalla Giunta Nazionale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Nazionale che provvede al reintegro attingendo dai primi non eletti delle liste di riferimento.

La Giunta Nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario, e tre Vice Presidenti, di cui uno fra i componenti indicati dal Gruppo FS, ai quali vengono assegnati compiti operativi. La Giunta può attribuire incarichi specifici agli altri componenti in relazione ai compiti e ai poteri individuati nel presente articolo.

Il Presidente, i tre Vice Presidenti ed il Segretario della Giunta costituiscono l’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza svolge una funzione propositiva e consultiva e può assumere decisioni su materie delegate dalla Giunta Nazionale.

Il Vice Presidente rappresentante del Gruppo FS ha il compito di:

  • cooperare alla predisposizione del piano programmatico annuale delle attività dell’Associazione Nazionale DLF sostenute con il contributo del Gruppo FS;
  • esprimere parere obbligatorio sulla destinazione dei contributi del Gruppo FS;
  • presentare, per le attività di cui al secondo capoverso dell’art. 3, sostenute con i contributi del Gruppo FS di cui al punto d) dell’art. 5, il piano programmatico annuale, verificandone l’attuazione attraverso l’esercizio di un parere obbligatorio e vincolante sulla gestione del programma stesso al fine di garantirne la conformità alla volontà del Gruppo FS.

La Giunta Nazionale è investita dei poteri per la gestione dell’Associazione ed in particolare:

  1. coordina e sviluppa le attività dell’Associazione a livello nazionale nel quadro delle direttive e delle decisioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Nazionale;
  2. propone il progetto di bilancio di previsione di sua competenza con la ripartizione degli stanziamenti per capitolo di spesa. Propone inoltre eventuali variazioni al bilancio stesso. Propone il progetto di bilancio consuntivo;
  3. propone la ripartizione dei fondi sulla base dei criteri obiettivi alle Associazioni DLF aderenti;
  4. delibera sugli impegni di spesa dell’Associazione per quanto di competenza;
  5. controlla e verifica l’attività e gli investimenti effettuati con i fondi inviati alle Associazioni aderenti, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, nonché ai programmi ed agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Nazionale;
  6. promuove e gestisce le manifestazioni nazionali, con attribuzione al proprio interno di specifiche competenze o affidandole alle Associazioni DLF aderenti;
  7. stipula con il Gruppo FS apposite intese per la realizzazione delle attività come da art. 3, comma 2;
  8. emana le norme applicative dei Regolamenti per singole attività istituzionali nazionali;
  9. coordina ed indirizza le iniziative di competenza e degli Organi delle singole Associazioni aderenti per la realizzazione di programmi nazionali;
  10. cura sul piano nazionale ed internazionale i rapporti con le istituzioni, enti, organismi, associazioni e federazioni che esplicano attività analoghe a quelle del DLF;
  11. propone la quota di iscrizione annuale e la sua ripartizione;
  12. propone al Consiglio Nazionale le modifiche di giurisdizione territoriale delle Associazioni aderenti;
  13. in caso di scioglimento di una o più Associazioni aderenti può proporre al Consiglio Nazionale la costituzione di una nuova Associazione con medesime caratteristiche territoriali;
  14. dirime le controversie insorte tra le Associazioni aderenti;
  15. propone al Consiglio l’acquisto, il comodato, la locazione e l’alienazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri di proprietà dell’Associazione Nazionale DLF;
  16. assolve i compiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 10;
  17. convoca l’Assemblea Generale.

 

La Giunta Nazionale, inoltre, adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Elegge, inoltre, uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di cui all’art. 22, punto 2.

Inizio

Art. 17 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha lo rappresentanza legale e istituzionale dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale fissandone l’ordine del giorno.

Egli da attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.

Richiede alle competenti strutture del Gruppo FS, su richiesta di almeno una delle parti istitutive (tre soci fondatori per lo parte sindacale), le procedure audit previste al precedente articolo 9.

Può conferire deleghe sulle sue competenze nell’ambito della Giunta Nazionale ai Consiglieri con funzioni di Vice Presidente o in casi particolari a singoli componenti della Giunta Nazionale.

Il Presidente nazionale rimane in carica 4 anni o comunque fino all’elezione del suo successore da parte della Giunta Nazionale. E’ possibile l’elezione per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente anziano, di origine elettiva, esercita funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Inizio

Art. 18 – Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è responsabile delle funzioni contabili, amministrative ed organizzative della sede nazionale, nonché l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dell’Associazione, comprese le procedure per l’audit di cui al precedente art. 9.

Il Direttore Amministrativo ha, inoltre, il compito di assistere il Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale nelle loro funzioni e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta e di Consiglio Nazionale. Intrattiene le relazioni amministrative con le altre strutture amministrative delle Associazioni DLF aderenti.

Inizio

Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno nominato dal Gruppo FS con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

La carica del Sindaco è incompatibile con ogni altra carica in seno all’Associazione DLF a tutti i livelli.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è nominato dall’Assemblea dei Soci su indicazione dei Soci Fondatori e dura in carica quattro anni.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione, verifica l’esattezza e lo corretta tenuta dei libri, delle scritture contabili attraverso controlli periodici, richieste di atti e notizie riguardanti la gestione stessa. Esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, redige relazioni illustrative per il Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Collegio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci partecipa per il tramite dei suoi componenti effettivi alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il Presidente partecipa alle riunioni della Giunta Nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio redige verbali di tutte le proprie riunioni e delle decisioni che adotta, che vengono trascritte nel libro dei verbali del Collegio dei Sindaci.

Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non partecipino a tre riunioni consecutive dell’Organo sono dichiarati decaduti dall’Assemblea dei Soci e sostituiti con le procedure di cui ai primi tre commi del presente articolo.

Inizio

Art. 20 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi, uno dei quali nominato dal Gruppo FS, e da due supplenti. Escluso il membro di nomina FS, gli altri componenti del Collegio sono nominati, tra i soci effettivi, dall’Assemblea dei Soci su indicazione dei Soci Fondatori.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente tra i membri nominati dall’Assemblea dei Soci.

Il Collegio svolge le funzioni disciplinari stabilite dal presente Statuto e da quello delle Associazioni DLF aderenti. Partecipa senza diritto di voto all’Assemblea Generale ed al Consiglio Nazionale. Il Presidente del Collegio partecipa alla Giunta Nazionale senza diritto di voto.

Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non partecipino a tre riunioni consecutive dell’ organo sono dichiarasti decaduti dall’Assemblea dei Soci e reintegrati con le procedure di cui ai primi due commi del presente articolo.

Inizio

Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa

Per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi, gestionali e di funzionamento, l’Associazione si avvale di un’idonea struttura tecnico-amministrativa con competenze e funzioni definite dal Consiglio Nazionale in apposito regolamento da approvare nella prima riunione dell’Organismo.

A capo della struttura è preposto il Direttore Amministrativo.

Inizio

Art. 22 – Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza ha competenza sia sulla Associazione Nazionale DLF che sulle Associazioni DLF Territoriali e svolge una duplice funzione così come articolata nei successivi punti 1 e 2 anche avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.

Dura in carica quattro anni.

  1. Per lo svolgimento delle funzioni sotto elencate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) l’Organismo di Vigilanza è composto in modo paritetico da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 e da rappresentanti delle Società del Gruppo FS.

E’ nominato dai Soci Fondatori. Elegge al suo interno il Presidente tra i rappresentanti del Gruppo FS.

L’Organismo svolge le seguenti funzioni:

  1. controlla che l’utilizzo dei contributi elargiti dal Gruppo FS vengano utilizzati per le finalità istituzionali;
  2. formula pareri obbligatori e vincolanti sulla costituzione delle società commerciali o sulla partecipazione alle stesse;
  3. nomina i Collegi dei Sindaci a livello Regionale/ex Compartimentale;
  4. vigila in genere sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
  5. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e/o che gli viene affidata anche di volta in volta dai Soci Fondatori;
  6. adotta i provvedimenti di commissariamento di cui all’art. 29;
  7. formula il parere di cui all’art. 13, ultimo comma;
  8. vigila sulla corretta applicazione del Regolamento di esecuzione;
  9. esprime proprie valutazioni sulle modifiche allo Statuto-tipo delle Associazioni territoriali.
  10. Oltre alle predette funzioni, l’Organismo di Vigilanza svolge le funzioni e le attività previste dal d. 19s. n. 231/2001, anche avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.

In tal caso, l’Organismo è composto da tre componenti, uno eletto dalla Giunta Nazionale, uno nominato dal Gruppo FS ed il terzo, esterno al DLF, individuato di comune accordo dai Soci Fondatori in base a requisiti di competenza e di professionalità.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni e attività di cui al presente punto 2, l’Organismo di Vigilanza, nella propria autonomia, stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Inizio

Art. 23 – Collegio dei Sindaci regionale e/o ex Compartimentale

Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale è composto da cinque componenti effettivi e due supplenti. La nomina dei Sindaci nell’ambito regionale è effettuata dall’Organismo di Vigilanza. In ogni Regione/ex Compartimento saranno nominati quattro Sindaci effettivi secondo la rappresentatività delle liste che hanno partecipato alle elezioni. Il quinto componente è indicato al medesimo Organismo, da parte del Gruppo FS per assumere la carica di Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale ha sede nei locali dell’Associazione Territoriale DLF con maggior numero di soci effettivi nell’ambito geografico di riferimento.

Dura in carica quattro anni. Il Collegio dei Sindaci:

  • esprime pareri sui bilanci preventivi e consuntivi delle Associazioni Territoriali;
  • esprime un primo parere sulla costituzione e/o partecipazione delle Associazioni DLF Territoriali a società strumentali;
  • vigila sul regolare andamento contabile-amministrativo delle Associazioni DLF di competenza;
  • esercita il potere di controllo di quanto stabilito nel Regolamento di Contabilità.

Inizio

Art. 24 – Coordinamento Regionale e/o ex Compartimentale

Per ciascuna regione con almeno tre Associazioni DLF Territoriali sono costituiti dei Coordinamenti Regionali/ex Compartimentali. Le Associazioni DLF Territoriali insistenti nella medesima regione, nel caso in cui siano in numero inferiore a tre, possono decidere di confluire nel Coordinamento Regionale limitrofo, sulla base di decisione assunta a maggioranza tra tutti i Consiglieri delle Associazioni interessate e ratificata dal Consiglio Nazionale. Parimenti sono accorpate le Associazioni aderenti prive di base territoriale ovvero con base territoriale multi regionale.

Il Coordinamento Regionale/ex Compartimentale propone le attività regionali delle Associazioni DLF alla Sede Nazionale per l’attribuzione delle risorse.

Esso ha sede nella città ove si trova l’Associazione aderente col maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di competenza, su base territoriale.

Ciascun Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è composto dai Presidenti delle Associazioni aderenti incidenti sul territorio o a questo accorpate.

Il Presidente del Coordinamento è il Presidente della Associazione aderente col maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di competenza, su base territoriale.

Il Presidente convoca e presiede il Coordinamento ed esercita le competenze che gli sono affidate dal Coordinamento stesso nei rapporti con l’Associazione Nazionale DLF, con le istituzioni, con le altre associazioni del tempo libero e con terzi a livello regionale e interregionale.

Compito del Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è quello di assicurare la collaborazione e l’intesa fra le Associazioni al fine di favorire l’erogazione ai soci di servizi omogenei.

Per la sua attività esso si avvale della collaborazione della struttura tecnico-amministrativa messa a disposizione dall’Associazione col maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di competenza.

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Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione

Ai fini del requisito di cui agli artt. 8 e 9, alla data dell’approvazione del presente Statuto devono considerarsi soci aderenti tutte le 111 Associazioni, di seguito elencate, formate dai ferrovieri in servizio ed in quiescenza nonché l’Associazione Nazionale dei Frequentatori DLF che aderisce condividendone gli scopi e le finalità:

  • Piemonte (9): Torino – Alessandria – Asti – Bussoleno – Chivasso – Cuneo – Novara – Novi Ligure – Domodossola;
  • Val d’Aosta (1): Aosta;
  • Lombardia (9): Milano – Bergamo – Brescia – Cremona – Gallarate – Pavia – Voghera – Lecco – Mantova;
  • Veneto (8): Venezia – Verona – Vicenza – Padova – Treviso – Belluno – Portogruaro – Rovigo;
  • Friuli Venezia Giulia (4): Isontino – Udine – Trieste – Pordenone;
  • Trentino Alto Adige (3): Bolzano – Trento – Valle Isarco e Pusteria;
  • Emilia Romagna (8): Bologna – Modena – Parma – Piacenza – Faenza – Ravenna – Ferrara – Rimini;
  • Liguria (6): Genova – Savona – Ventimiglia – Chiavari – Albenga – La Spezia;
  • Toscana (12): Firenze – Arezzo – Chiusi – Empoli – Livorno – Lucca – Pisa – Grosseto – Viareggio – Pistoia – Siena – Cecina;
  • Lazio (7): Roma – Frosinone – Civitavecchia – Orte – Cassino – Formia – Viterbo;
  • Marche (5): Ancona – Fabriano – Falconara – S. Benedetto del Tronto – Civitanova Marche;
  • Umbria (3): Perugia – Foligno – Terni;
  • Abruzzo (4): Pescara – L’Aquila – Sulmona – Avezzano;
  • Campania (6): Agropoli – Napoli – Benevento – Salerno – Caserta – Sapri;
  • Calabria (7): Reggio Calabria – Villa S. Giovanni – Lamezia Terme – Crotone – Cosenza – Catanzaro – Paola;
  • Sicilia (6): Palermo – Messina – Catania – Siracusa – Caltanissetta – Trapani;
  • Sardegna (4): Cagliari – Olbia – Oristano – Sassari;
  • Puglia (7): Bari – Barletta – Foggia – Brindisi – Gioia del Colle – Lecce – Taranto;
  • Molise (1): Campobasso;
  • Basilicata (1): Potenza.

 

L’eventuale incremento del numero delle Associazioni territoriali sopra indicato comporta una modifica statutaria, da adottare in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28.

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Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si scioglie:

  • per concorde volontà del Gruppo FS e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003;
  • per il venir meno dei presupposti necessari al conseguimento dei fini sociali.

 

In caso di scioglimento, i beni di proprietà FS, non regolati da contratti di locazione, in uso all’Associazione rientrano nella piena disponibilità delle Società del Gruppo FS; quelli di esclusiva proprietà dell’Associazione saranno devoluti, secondo indicazione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003, a finalità sociali e assistenziali in favore dei dipendenti delle Società del Gruppo FS nel rispetto di quanto previsto dalla legge 383/2000.

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Art. 27 – Regolamenti

I Regolamenti, parte integrante del presente Statuto, disciplinano le regole di organizzazione interna, di gestione, di amministrazione, di contabilità e le norme elettorali. Essi sono approvati dall’Assemblea dei Soci.

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Art. 28 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere definite secondo accordi tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003, sentito il Consiglio Nazionale dell’Associazione e sono approvate dall’Assemblea dei Soci.

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Art. 29 – Commissariamento

Per gravi motivi e comprovata impossibilità di proseguire l’attività dell’Associazione Nazionale DLF, l’Organismo di Vigilanza decide il Commissariamento dell’Associazione Nazionale stessa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

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Art. 30 – Norma finale

Il presente Statuto è stato redatto sulla base dei poteri conferiti al Gruppo FS e alle OO.SS. stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003, di cui all’Atto Costitutivo del 10 maggio 1995 notaio Niccodemo Operamolla in Roma ed in applicazione dei principi dei D.lgs 460/97 e 383/2000.

Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.

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Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dal 15 luglio 2008.

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Proposto dai Soci Fondatori:

Il Gruppo FS

FILT-CGIL – FIT-CISL – UILTRASPORTI – UGL Attività Ferroviarie – OR.S.A. Ferrovie – FAST Ferrovie

 
 

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